La figura del Preposto per la sicurezza nasce nel 1994 con il D.Lgs. 626. Nel 1996 una sentenza della Corte di Cassazione del 1996 sancisce che il preposto è tenuto a collaborare con l’imprenditore e, quindi, a fargli presenti le carenze in tema di prevenzione, riscontrate nel luogo di lavoro.

Il Testo Unico 81/08 all’art. 2 definisce (come già previsto dalla 626/94) che il preposto come la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Importanza del Preposto

L’attività di sovraintendere che caratterizza la funzione del preposto comprende il potere di impartire ordini e istruzioni per regolare l’esecuzione del lavoro altrui, e il controllo affinché tale lavoro venga svolto in sicurezza, utilizzando tutti i necessari e idonei mezzi e dispositivi forniti dal titolare.

Il preposto ha solamente il dovere di vigilare e che i lavoratori osservino le misure e usino i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione e si comportino in modo da non creare pericoli per sé e per gli altri.

Il preposto deve semplicemente assicurarsi in modo continuo ed efficace che il lavoratore segua le disposizioni di sicurezza impartite ed eventualmente utilizzi gli strumenti di protezione prescritti; egli deve effettuare direttamente, cioè personalmente e senza intermediazioni di altri, tale controllo; ciò non significa che il preposto non possa allontanarsi dal luogo nel quale opera il lavoratore, né dedicarsi anche ad altri compiti di sorveglianza o di lavoro.

preposto chi è

Chi è un Preposto

Il preposto è in gergo il caporeparto, caposquadra, capocantiere, capoturno, capolinea, caposala, capobarca, responsabile, coordinatore, supervisor, team leader, ecc. Tutti questi sono quasi sempre preposti, la qualifica, quantomeno ai sensi dell’art. 299 del D.Lgs. 81/08, di fatto o di diritto poco importa, lo sappiano o non lo sappiano, non importa, la legge non ammette ignoranza.

Che corso deve frequentare?

Secondo quanto stabilito degli artt. 19 e 37 del D.Lgs. 81/08 il preposto deve frequentare appositi corsi di formazione. L’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 sancisce che la formazione del preposto deve comprendere quella dei lavoratori e deve essere integrata da una formazione particolare, la cui durata minima è di 8 ore e dove devono essere trattate le seguenti tematiche:

  1. principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale;
  2. relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
  3. definizione e individuazione dei fattori di rischio;
  4. incidenti e infortuni mancati;
  5. tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori;
  6. valutazione dei rischi dell’azienda;
  7. individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
  8. modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.

I punti da 1 a 5 di 8 complessivi del corso possono essere appresi attraverso le modalità e-Learning, mentre almeno i restanti 3 punti devono essere trattati in aula.

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